Ogni libero professionista è tenuto ad effettuare, nell’arco di un determinato periodo, una serie di attività che gli consentiranno di essere aggiornato e di svolgere al meglio la sua professione.
La formazione professionale pur essendo ormai un obbligo, non solo morale ma anche giuridico, ha costi che possono incidere notevolmente sull’attività professionale.
Proprio per questo motivo, ogni professionista (Odontoiatra, Medico, Geometra, Ingegnere, Architetto, Agronomo, Perito…), può detrarre dalle imposte i costi che sostiene per l’aggiornamento professionale.

deducibilità e detraibilità sono la stessa cosa?
No. Da un punto di vista fiscale, le spese di formazione sono definite deducibili, piuttosto che detraibili. Questo aspetto va sottolineato, essendo i due termini tutt’altro che sinonimi. Ecco spiegata la differenza:
Le deduzioni fiscali
Sono delle agevolazioni che concorrono direttamente a determinare il reddito imponibile ovvero quello che verrà utilizzato nel calcolo dei tributi. La somma derivante dai vari oneri deducibili infatti deve essere sottratta direttamente al reddito complessivo: ciò che ne deriverà sarà una certa somma (il reddito imponibile) da usare come base per il calcolo della somma da versare al fisco.
Le detrazioni fiscali
intervengono solo in una fase successiva: quella del calcolo effettivo dell’importo del tributo. Le detrazioni fiscali infatti non incidono sulla quantificazione del reddito, ma esclusivamente sull’esborso che deve essere corrisposto per un dato tributo. L’importo complessivo delle detrazioni fiscali può essere determinato in relazione a percentuali stabilite o sulla base di date cifre. Le detrazioni inoltre possono essere applicate per alleggerire il peso del fisco su: lavori in casa, affitto o leasing, mutui, spese scolastiche.
La L. 81/2017 annovera quindi le spese per formazione e aggiornamento professionale tra gli oneri deducibili.

La differenza tra le due agevolazioni previste dal Tuir è importante non solo al livello teorico ma può avere anche importanti ripercussioni pratiche. Le deduzioni fiscali infatti, al contrario delle detrazioni, tendono ad avvantaggiare i redditi alti.
Ciò è dovuto al fatto che le deduzioni impongono una riduzione sul reddito complessivo prima che sia operato il calcolo sulla base della relativa aliquota. Nel caso dell’Irpef infatti la tassazione è orientata ad un criterio di progressività scandito sulla base di scaglioni determinati. Per le detrazioni fiscali, invece, il risparmio fiscale che viene reso al contribuente è uguale alla percentuale detraibile dell’importo soggetto a detrazione.

La normativa di legge, cd. Jobs Act autonomi che contente le nuove “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, (L. 81/22.05.2017 pubblicata sulla G.U. N. 135/13.06.2017) ha introdotto una modifica alla percentuale di deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e di soggiorno, che passa dal 50% al 100% purchè dentro il limite annuo di 10 mila euro.
Quali sono le spese deDUCIBILI al 100%?
- Iscrizione a Master
- Partecipazione a corsi di formazione frontali e online (corsi, convegni, seminari, …)
- Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
- Iscrizione a convegni e congressi
- Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente
Rientrano nella regolamentazione anche gli acquisti di libri, riviste e sussidi per l’aggiornamento professionale. Ma non finisce qui, infatti sarà possibile dedurre integralmente anche i costi di viaggio e alloggio.

La deducibilità si attua solo sulla la formazione relativa alla propria attività lavorativa e in seguito alla certificazione delle spese sostenute. Pertanto sarà buona norma conservare le fatture ricevute per un corso di formazione online o frontale e gli eventuali scontrini (che dovranno riportare, ad esempio, intestazione e titolo di un libro).
Naturalmente tali detrazioni riguardano tutti coloro che si trovano nel regime ordinario in quanto, coloro che si trovano nel regime forfettario o nel regime dei minimi non possono detrarre alcun costo.
E PER I LAVORATORI DIPENDENTI?
Per i professionisti dipendenti, purtroppo, lo scenario cambia.
Se si è dipendenti di aziende pubbliche sanitarie, la legge prevede che con l’1% del monte stipendi bisognerebbe finanziare l’aggiornamento del personale; questo, in realtà, non solo non basta ma spesso il fondo è utilizzato per altre esigenze di bilancio. In questo modo molti professionisti sono costretti a sobbarcarsi i costi di iscrizione, viaggio e soggiorno.
Secondo Franco Vimercati (presidente della Federazione delle società medico-scientifiche Fism) la legge dovrebbe prevedere anche una deducibilità del costo della formazione del pubblico dipendente, in quanto, essendo l’aggiornamento obbligatorio, non dovrebbe gravare sulle risorse economiche personali dei dipendenti (praticamente costretti ad adempire di tasca propria).