Il 31 dicembre 2025 segnerà la fine del triennio formativo ECM. Come accade a ogni scadenza, i professionisti del settore medico si stanno mobilitando per completare il proprio percorso formativo. Quest’anno, come accaduto in passato, avranno anche la possibilità di recuperare eventuali crediti mancanti relativi ai trienni precedenti.

In una recente intervista pubblicata su Quotidiano Sanità, Roberto Monaco, presidente del Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), ha fatto il punto sulla situazione attuale della formazione continua in medicina.

Secondo Monaco, la consapevolezza degli operatori sanitari riguardo ai propri obblighi formativi è in crescita. Tuttavia, una parte ancora significativa – trasversale a tutte le professioni sanitarie – non ha completato il proprio fabbisogno formativo. Una situazione che impone una riflessione sul futuro dell’aggiornamento professionale, oggi più che mai fondamentale. Nel frattempo, il Cogeaps sta inviando alle Federazioni nazionali – le quali provvederanno a loro volta a inoltrare le informazioni ai singoli Ordini – comunicazioni personalizzate sulla posizione formativa di ogni iscritto. L’obiettivo è quello di favorire il contatto diretto tra gli Ordini e i professionisti non ancora in regola con i crediti ECM.

Questa iniziativa mira anche a ricordare che, a partire dal 2026, la mancata regolarità nella formazione potrà comportare conseguenze concrete, che vanno da sanzioni disciplinari fino all’impossibilità di ottenere una copertura assicurativa. A tal proposito, Monaco ha dichiarato:

«Dal 2026, chi non ha almeno il 70% dei crediti non potrà essere coperto da un’assicurazione professionale. È la legge a stabilirlo».

Una condizione che potrebbe compromettere l’esercizio della professione. «Oggi più che mai, formarsi non è solo un dovere etico, ma anche un obbligo giuridico», ha aggiunto. Parlando nello specifico del triennio in corso, Monaco ha chiarito: «Per questo triennio non sono previsti crediti compensativi. Il 31 dicembre 2025 rappresenta una scadenza definitiva».

Ricordiamo che, per il triennio in corso 2023-2025, è confermato l’obbligo formativo di 150 crediti ECM (salvo esoneri, esenzioni o altre riduzioni), da conseguire tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, grazie alla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha convertito il Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo ECM relativo al triennio 2020-2022.

Fonte: Dental Tribune

MEETINGWORKS MAGAZINE – NUMERO 26

E’ online il XXVI numero gratuito della nostra rivista: “CREDITI ECM: L’ultimo mese per portarsi in regola”.

Ogni professionista sanitario, dalla data di iscrizione all’Ordine professionale, è obbligato a compiere con regolarità l’aggiornamento della propria formazione, il cosiddetto ‘obbligo formativo’ misurato in crediti ECM.

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è quindi lo strumento per garantire la formazione continua dei professionisti medici, finalizzata ad aggiornare ed evolvere le competenze cliniche, tecniche e manageriali del medico, con l’obiettivo di assicurare efficacia ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione (in termini di monte ore) effettuata dai professionisti ed il programma ECM dei medici odontoiatri prevede l’attribuzione di un numero pari a 150 crediti, acquisibili in un periodo massimo di tre anni (triennio formativo).

TRIENNIO 2020-2021: GLI AGGIORNAMENTI

Se da un lato a Gennaio 2020 è iniziato il nuovo triennio, dall’altro la pandemia dei mesi successivi ha impedito il suo normale svolgersi.

Di fatto ogni attività formativa (nello specifico quella residenziale) ha subito un brusco stop, che inevitabilmente ha rallentato la formazione di tutti i professionisti sanitari, occupati a far fronte all’emergenza sanitaria ed a rispettare le numerose normative.

Così, la CNFC (la Commissione Nazionale per la formazione continua) ha confermato quanto stabilito dal cosiddetto “Decreto scuola”, chiedendo che quanto previsto dalla Legge n. 41/2020 fosse applicato al triennio in questione, riducendo l’obbligo formativo a 100 crediti.

Delibera per la modifica del “decreto scuola”
sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari

“La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022. Si allega il testo della delibera adottata”

[ape.agenas.it]

Saranno quindi ‘abbonati’ 50 crediti ECM ai professioni sanitari che potranno così alleggerire il loro carico formativo, ora più che mai difficile da adempiere.

COME SAPERE IL SALDO DEI PROPRI CREDITI ECM?

Il servizio myECM mette a disposizione una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online il proprio saldo crediti. Questo per consultare la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Su myECM il professionista potrà:

  • verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);
  • consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;
  • consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate.

 

Invece, per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale è necessario accedere alla propria area riservata sul sito di CO.GE.A.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie – www.cogeaps.it).

Per attivare un account e accedere a myECM basterà effettuare la procedura di registrazione dal link registrazione professionisti sanitari

ECM:
obbligo formativo triennio 2017-2019

Le sanzioni ai medici che non si aggiornano sembrano diventare una realtà già nel gennaio 2020.

Peraltro alcuni segnali, importanti, avevano già fatto intuire che la fine del periodo di “prova” stesse arrivando. Già lo scorso anno con una nota inviata dal presidente Anelli ai presidenti di Ordine e Commissione Albo odontoiatri veniva ribadito che:
“l’aggiornamento è requisito indispensabile per svolgere attività professionale da dipendente o libero professionista e il medico, per tutta la sua vita professionale, deve perseguire aggiornamento costante e formazione continua assolvendo agli obblighi formativi”. 
Restano, quindi pochi mesi per completare gli obblighi formativi (150 crediti) del triennio 2017-2019, che terminerà al 31 dicembre.
Ovviamente non si tratterà di sanzioni automatiche, ma ogni situazione verrà vagliata dall’Ordine in cui l’odontoiatra è iscritto.  Cerchiamo di riassumere cosa prevede la norma e le “opportunità” per raccogliere i crediti formativi necessari a soddisfare il proprio fabbisogno formativo.
COSA PREVEDE LA NORMA?
Secondo quanto indicato nel Manuale sulla formazione continua pubblicato dalla FNOMCeO per il triennio 2017-2019 il professionista sanitario deve assolvere come discente di eventi erogati da provider almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni. La formazione erogata da provider può essere residenziale (corsi, congressi) o FAD.
Il discente può scegliere anche di utilizzare un solo strumento formativo, ad esempio la FAD. 
La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata con:

attività di docenza in eventi ECM

attività di “Formazione individuale”

Per formazione individuale, si legge sul “manuale” si intendono tutte le attività formative non erogate da provider.
Tali attività possono consistere in:

  • Attività di ricerca scientifica: ovvero la pubblicazione di lavori su riviste scientifiche o attività di sperimentazione clinica.
  • Tutoraggio individuale: ovvero aver maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività per i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario.
  • Attività di autoformazione: nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM.

L’attività di autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista il numero dei crediti da attribuire.
Per ogni di queste attività si dovrà dichiarare l’attività formativa svolta attraverso un apposito modulo, disponibili al fondo del Manuale, da consegnare al proprio Ordine.

COME FARE A SAPERE IL NUMERO
DEI CREDITI RACCOLTI FINO AD ORA?

Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo alla propria area persona del sito www.cogeaps.it .
E’ anche possibile richiedere al proprio ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento, l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo.  
Fonte (odontoiatri33)