I Crediti ECM rappresentano un parametro di misurazione della formazione continua in medicina. Questo valore, espresso sotto forma numerica, rappresenta il sistema con il quale medici (medicina generale e/o specializzati), farmacisti, infermieri, operatori sanitari e assistenti sanitari devono provvedere al proprio bisogno di aggiornamento sotto l’aspetto clinico, organizzativo o riguardante la sanità pubblica.

I professionisti sanitari devono acquisire 150 crediti ECM per ogni triennio formativo

LE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE ECM 

Le modalità di formazione indicate dal programma di Educazione Continua in Medicina approvato da Governo, Regioni e Province autonome sono di quattro tipi:

  • Formazione Residenziale: basato sulla didattica frontale come per esempio congressi, convegni, seminari, simposi; all’ interno di questa tipologia, vi è anche la modalità RES – videoconferenza, ovvero attività formative residenziali che prevedono la trasmissione a distanza in simultanea in sedi definite.
  • Formazione a distanza (FAD): attività formative svolte a distanza attraverso l’utilizzo di supporti durevoli (cartacei, audio, video) che consentono la reperibilità illimitata. Viene prevista anche la modalità FAD, ovvero la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta da remoto tramite piattaforma web
  • Formazione sul campo (FSC): il cui obbiettivo è sviluppare conoscenza, competenze, abilità e capacità razionali sfruttando le capacità didattiche degli operatori sanitari; per esempio il training in sala operatoria, le attività di ricerca, i gruppi studio.
  • I progetti blended: le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro alternandosi

L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM 

Secondo la legge Italiana, il professionista sanitario ha l’obbligo di aggiornare le proprie competenze, l’obbligatorietà di questa formazione regolata attraverso il programma ECM, è stabilita dal d.lgs 502/1992. Il 40% dei crediti formativi deve derivare dalla partecipazione come discenti ad attività di formazione erogate dl provider, mentre il 60% può essere acquisito tramite attività di docenza in eventi ECM oppure come attività di formazione individuale. La partecipazione ad un singolo evento può erogare fino a un massimo di 50 crediti. Il sistema prevede degli esoneri, per chi frequenta corsi universitari o equivalenti. I crediti vengono assegnati dai provider accreditati.

IN CONCLUSIONE 

Ne risulta quindi che l’ECM è l’unico strumento di aggiornamento professionale e di formazione permanente che consente la verifica periodica del mantenimento della abilitazione professionale, qualsiasi sia l’inquadramento della figura sanitaria

Nuove regole ECM: come gestire i crediti formativi nel triennio 2023|2025

La Commissione nazionale per la formazione continua ha recentemente annunciato importanti aggiornamenti riguardanti la gestione dei crediti ECM. Con la delibera 6/24, infatti, si apre un nuovo capitolo per i professionisti sanitari che ora avranno la possibilità di spostare i crediti formativi accumulati nel 2023 fino alla fine del 2025.

COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Con l’approvazione della Legge di conversione (L. n. 15/2025) del Decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), è prevista la proroga del termine per il completamento dell’obbligo ECM relativo al triennio 2020|2022, adesso esteso al 31 Dicembre 2025. Eventuali crediti ECM maturati nel 2024 e 2025 potranno essere trasferiti, su richiesta del sanitario, sul triennio 2020|2022 per completare il debito formativo individuale e risultare così certificabili.

Questo significa che i professionisti che hanno ottenuto crediti entro tale data possono utilizzarli per soddisfare i requisiti del triennio precedente.

Il termine ultimo per lo spostamento dei crediti è stato esteso per offrire più tempo ai sanitari per completare la procedura e trovarsi in regola con il proprio obbligo formativo. Questa operazione potrà essere effettuata tramite il sito CoGeAPS.

Nello specifico, la normativa espone:

(L. n. 15/2025)

(Dl n. 202/2024(nuova scheda – new tab))

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE SANITARIO

La formazione continua è un dovere deontologico per ogni operatore sanitario, essenziale per garantire la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti. La decisione della Commissione riflette l’importanza di essere adeguatamente formati e aggiornati, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato il rischio di mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso per coloro che non sono in regola con il 70% dei crediti ECM.

E I TRIENNI PASSATI?

Ampliamento del recupero crediti ECM: la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014|2016, 2017|2019 e 2020|2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

FORMAZIONE ECM A DISTANZA (FAD)

Concludiamo con un accenno alla formazione a distanza. Quanti crediti ECM FAD si possono fare in un anno o nel corso del triennio? La Commissione ECM ha stabilito che per la formazione a distanza (FAD) non esistono limiti: è dunque possibile raggiungere il 100% dei propri crediti annuali e triennali attraverso dei corsi ECM FAD.

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Fonti:

nursetimes.org/nuove-regole-ecm-come-gestire-i-crediti-formativi-nel-triennio-2023-2025

Dental Tribune Italia anno XXI n.3 Marzo 2025

www.governo.it/it