Dopo la delibera su abbuoni, recuperi e premialità, cambia qualcosa riguardo alla mancata copertura della polizza RC professionale in caso di mancato raggiungimento dei crediti ECM necessari?

Il 31 dicembre 2025 si concluderà il triennio formativo e odontoiatri, igienisti dentali, medici e tutte le altre professioni sanitarie soggette all’obbligo di aggiornamento continuo secondo il sistema ECM dovranno aver acquisito i 150 crediti previsti (in realtà spesso molti meno, grazie ad abbuoni e premialità). Per conoscere il proprio fabbisogno formativo, è possibile accedere all’area personale sul sito del Co.Ge.A.P.S.

La vera novità di questo triennio, rispetto ai precedenti, è che chi non avrà ottenuto almeno il 70% dei crediti previsti vedrà decadere l’efficacia della propria polizza RC professionale.

Ma con le novità introdotte dalla recente delibera della Commissione nazionale ECM in merito a crediti compensativi, possibilità di recupero e premialità, cambia qualcosa?

Cosa prevede la nuova delibera

  • Recupero dei crediti pregressi: è possibile recuperare i crediti mancanti del triennio 2020-2022 entro il 31 dicembre 2025.
  • Crediti compensativi: chi non ha completato il fabbisogno nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 potrà regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2028, acquisendo un numero di crediti compensativi pari al debito formativo.

La questione della validità della RC professionale 

Ad imporre l’obbligo di raccogliere almeno il 70% dei crediti ECM previsti è stato l’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021 n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) che ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

La norma fa riferimento all’ultimo triennio utile, quindi per odontoiatri e igienisti dentali è necessario aver acquisito almeno il 70% dei crediti previsti nel triennio 2023-2025.

È importante sottolineare che, sebbene la delibera consenta il recupero dei crediti fino al 2028, ciò vale solo per i trienni precedenti (fino al 2020-2022). Non è prevista, almeno per ora, alcuna sanatoria o proroga per il triennio in corso.

Dopo il 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe (che il ministro Schillaci ha già escluso), non sarà più possibile recuperare i crediti mancanti. Chi non avrà raggiunto almeno il 70% del proprio obbligo formativo rischierà quindi di non poter contare sulla copertura della propria polizza RC professionale in caso di contenzioso.

Fonte: odontoiatria33.it

Nuove regole ECM: come gestire i crediti formativi nel triennio 2023|2025

La Commissione nazionale per la formazione continua ha recentemente annunciato importanti aggiornamenti riguardanti la gestione dei crediti ECM. Con la delibera 6/24, infatti, si apre un nuovo capitolo per i professionisti sanitari che ora avranno la possibilità di spostare i crediti formativi accumulati nel 2023 fino alla fine del 2025.

COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Con l’approvazione della Legge di conversione (L. n. 15/2025) del Decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), è prevista la proroga del termine per il completamento dell’obbligo ECM relativo al triennio 2020|2022, adesso esteso al 31 Dicembre 2025. Eventuali crediti ECM maturati nel 2024 e 2025 potranno essere trasferiti, su richiesta del sanitario, sul triennio 2020|2022 per completare il debito formativo individuale e risultare così certificabili.

Questo significa che i professionisti che hanno ottenuto crediti entro tale data possono utilizzarli per soddisfare i requisiti del triennio precedente.

Il termine ultimo per lo spostamento dei crediti è stato esteso per offrire più tempo ai sanitari per completare la procedura e trovarsi in regola con il proprio obbligo formativo. Questa operazione potrà essere effettuata tramite il sito CoGeAPS.

Nello specifico, la normativa espone:

(L. n. 15/2025)

(Dl n. 202/2024(nuova scheda – new tab))

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE SANITARIO

La formazione continua è un dovere deontologico per ogni operatore sanitario, essenziale per garantire la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti. La decisione della Commissione riflette l’importanza di essere adeguatamente formati e aggiornati, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato il rischio di mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso per coloro che non sono in regola con il 70% dei crediti ECM.

E I TRIENNI PASSATI?

Ampliamento del recupero crediti ECM: la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014|2016, 2017|2019 e 2020|2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

FORMAZIONE ECM A DISTANZA (FAD)

Concludiamo con un accenno alla formazione a distanza. Quanti crediti ECM FAD si possono fare in un anno o nel corso del triennio? La Commissione ECM ha stabilito che per la formazione a distanza (FAD) non esistono limiti: è dunque possibile raggiungere il 100% dei propri crediti annuali e triennali attraverso dei corsi ECM FAD.

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Fonti:

nursetimes.org/nuove-regole-ecm-come-gestire-i-crediti-formativi-nel-triennio-2023-2025

Dental Tribune Italia anno XXI n.3 Marzo 2025

www.governo.it/it