ECM: novità per l’autoformazione e recupero crediti

Novità in tema di crediti ECM: la possibilità fino alla fine 2019 di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016, trasferendo i crediti acquisiti in questo triennio al triennio precedente. 
I crediti acquisiti in questo triennio che vengono trasferiti nel triennio 2014- 2016, non potranno più essere computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019. 
Questa recente decisione della Commissione ECM rappresenta una opportunità preziosa per il totale recupero di crediti mancanti sul triennio precedente senza più il limite di trasferimento. In precedenza vi era il limite del 50% del proprio obbligo formativo.

La seconda decisione riguarda l’autoformazionee permetterà di utilizzare questo strumento formativo fino al 20% del proprio obbligo formativo, mentre in precedenza era del 10%. Questo raddoppio netto consentirà a ciascun professionista sanitario di destinare, considerando l’obbligo formativo in 150 crediti, almeno 30 crediti alla lettura di riviste scientifiche, libri o altri strumenti didattici, senza l’accreditamento del provider.

La Commissione ha anche lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come “autoformazione”.Questo è certamente un segnale importante per la libera professione, che dedica gli spazi temporali alla formazione al di fuori del contesto operativo. 
L’aumento della dignità e del rispetto per lo strumento formativo della autoformazione sposta sul professionista la responsabilità personale e la sua trasparenza intellettuale. Questa constatazione permette di creare nuovi spazi e nuove opportunità ad un sistema ECM poco amato da sempre, che negli ultimi anni ha cercato di avvicinarsi alla categoria odontoiatrica.

fonte “Odontoiatria33”