Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. I professionisti che sono inclusi in questo sistema sono: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Medico, Odontoiatra, Ortottista/Assistente di oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Psicologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico educazione e riabilitazione psichiatrica psicosociale, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario.
Il sistema ECM viene suddiviso in trienni, durante i quali ciascun professionista deve accumulare un numero prestabilito di crediti formativi. Per il triennio 2017-2019 ci sono novità importanti che riguardano gli obblighi e i criteri di assegnazione dei crediti.Innanzitutto l’interlocutore del sistema ECM sarà il “Professionista sanitario”, il che vuol dire che i liberi professionisti e i dipendenti saranno soggetti alle stesse regole del sistema ECM. Una seconda importante novità riguarda la possibilità di accumulare i crediti ECM senza vincolo di temporalità ovvero senza doverli suddividere anno per anno. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è di 150 crediti formativi, fatta eccezione per i professionisti sanitari che hanno compilato il proprio Dossier Formativo nel triennio precedente, i quali avranno diritto ad una riduzione di 15 crediti nel presente triennio. Il Dossier formativo è uno strumento di autodeterminazione del percorso formativo che può essere compilato dai professionisti per ottenere un bonus nel successivo triennio. Il bonus coincide con 15 o 10 crediti formativi a seconda dell’anno di compilazione del Dossier che, a sua volta, deve avere una coerenza del 75% tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato. Il 40% della formazione di ciascun professionista deve derivare da eventi accreditati da Provider. L’autoformazione può essere considerata un’altra tipologia di acquisizione dei crediti ma non può superare il 10% del fabbisogno formativo triennale. Per ogni singolo evento si possono acquisire fino a una massimo di 50 crediti e aumenta il limite delle assenze consentite che passa al 10% rispetto all’intero corso formativo.
E’ possibile visualizzare i propri corsi e crediti ECM registrandosi sul sito Co.Ge.A.P.S. www.cogeaps.it. Per quanto riguarda il triennio precedente quindi il 2014-2016, è stata pubblicata una proroga. In sostanza coloro che hanno ottenuto almeno il 50% dei crediti formativi dovuti entro il 31/12/2016, potranno avere comunque, anche se con un anno di ritardo, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo conseguendo il restante 50% entro il 31/12/2017. Esistono delle casistiche e delle situazioni particolari (disponibili sul sito Age.na.s.) per cui il professionista può fare richiesta al Cogeaps di esonero o esenzione dall’obbligo ECM per un periodo temporale specificato, tramite la modulistica disponibile sul sito COGEAPS. L’obbligo di conseguimento degli ECM da parte dei professionisti sanitari è parte integrante sia dei codici deontologici che della normativa statale. Per questo motivo il mancato conseguimento comporta delle sanzioni. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di un notaio, ha definito il mancato aggiornamento professionale come un danno al decoro e al prestigio della professione stessa. Una prima verifica del sistema sanzionatorio è stata fatta nel 2015 quando sono stati cancellati dall’Albo di competenza oltre 3500 medici non in regola con i crediti formativi. Specifichiamo che l’obbligo ECM compete al singolo professionista in quanto tale e non alle strutture di appartenenza. Le sanzioni però possono riguardare conseguenze anche per queste ultime come ad esempio le convenzioni dell’azienda a livello regionale o di Asl e le Certificazioni della Qualità o una penalizzazione nella determinazione del premio annuale di assicurazione per le strutture che non sono in grado di certificare l’aggiornamento professionale del proprio personale. In caso di eventi avversi nell’attività professionale la situazione diventa più seria poiché il mancato conseguimento della formazione ECM può incidere molto sulla sentenza del giudice sia in ambito civile che penale, può far sospendere il professionista dalla sua professione, aggravandone la situazione, e le compagnie di assicurazione possono contestare gli illeciti giustificando il rifiuto di risarcimento del danno.
Le spese di formazione 2017 diventano deducibili al 100% quindi tutte quelle spese deducibili fino ad ora al 50% saranno completamente deducibili purchè si resti entro il limite annuo di 10.000 euro: Spese per l’iscrizione a master; Spese per partecipare a corsi di formazione; Spese per partecipare a corsi di aggiornamento professionale; Spese di iscrizione a convegni e congressi. Non rientrano nella deducibilità integrale le spese per vitto, alloggio, alberghi, hotel e ristoranti che continueranno ad essere disciplinati dalle regole generali.
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